Legge 27 dicembre 2002, n.
289
"Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2003)"
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002 - Supplemento Ordinario n. 240
Testo della
legge
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Omissis……….
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO
Art. 6
(Concordato preventivo)
1. e' istituito il concordato triennale preventivo. Al
concordato possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di
lavoro autonomo soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche'
all'imposta regionale sulle attivita' produttive che hanno realizzato, nel
periodo di imposta che immediatamente precede quello in corso alla data della
definizione del concordato, ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di
euro. Il concordato ha per oggetto la definizione per tre anni della base
imponibile delle imposte di cui al periodo precedente. Gli eventuali maggiori
imponibili, rispetto a quelli oggetto del concordato, non sono soggetti ad
imposta e quest'ultima non e' ridotta per gli imponibili eventualmente minori.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi
progressivamente si applicano le disposizioni di cui al comma 1, a decorrere
dalle date stabilite con il medesimo regolamento, e sono emanate le relative
norme di attuazione.
Art. 7
(Definizione automatica di redditi di
impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione)
1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti
arti e professioni, nonche' i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono effettuare la
definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli
imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualita' per le quali
le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo le
disposizioni del presente articolo. La definizione automatica, relativamente a
uno o piu' periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e
relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e si perfeziona con il versamento, mediante
autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi
determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti con il decreto
di cui al comma 14, tenendo conto, in alternativa:
a) dell'ammontare dei ricavi o
compensi determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun
periodo d'imposta i predetti studi;
b) dell'ammontare dei ricavi o
compensi determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da
181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni,
per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti
parametri;
c) della distribuzione, per categorie
economiche raggruppate in classi omogenee sulla base dei processi produttivi,
dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi di importo non superiore a
5.164.569 euro annui e di redditivita' risultanti dalle dichiarazioni, qualora
non siano determinabili i ricavi o compensi con le modalita' di cui alle
lettere a) e b).
2. La definizione automatica puo' altresi' essere
effettuata, con riferimento alle medesime annualita' di cui al comma 1, dagli
imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi
dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive
modificazioni, nonche' dalle imprese di allevamento di cui all'articolo 78 del
medesimo testo unico, e successive modificazioni, ed ha effetto ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo
precedente avviene mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna
annualita', sulla base di una specifica metodologia di calcolo, approvata con
il decreto di cui al comma 14, che tiene conto del volume di affari dichiarato
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 e'
esclusa per i soggetti:
a) che hanno omesso di presentare la
dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa o di
lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986;
b) che hanno dichiarato ricavi o
compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro;
c) ai quali, alla data di entrata in
vigore della presente legge, e' stato notificato processo verbale di
constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle
imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al contraddittorio di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
d) nei cui riguardi e' stato avviato
procedimento penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, di cui il contribuente ha formale conoscenza.
4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui
all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della
definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo
54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la definizione e' ammessa a
condizione che il contribuente versi entro il 20 giugno 2003 le somme derivanti
dall'accertamento parziale notificato entro la predetta data.
5. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al
comma 1 possono effettuare la definizione automatica con il versamento entro il
20 giugno 2003 esclusivamente di una somma pari a 300 euro. Per i periodi di
imposta successivi, la definizione automatica si perfeziona con il versamento
entro il 20 giugno 2003 delle somme determinate secondo la metodologia di
calcolo di cui al comma 1 applicabile al contribuente. Gli importi calcolati a titolo
di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 600 euro per le
persone fisiche e a 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle relative maggiori
imposte non sono dovuti gli interessi e le sanzioni. Le maggiori imposte
complessivamente dovute a titolo di definizione automatica sono ridotte nella
misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le
persone fisiche e l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Gli importi
dovuti a titolo di maggiore imposta sono aumentati di una somma pari a 300 euro
per ciascuna annualita' oggetto di definizione, escluso il 1997. La somma di
cui al periodo precedente non e' dovuta dai soggetti di cui al comma 2. Qualora
gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano,
per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la
somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate,
di pari importo, entro il 20 giugno 2004 ed entro il 20 giugno 2005, maggiorati
degli interessi legali a decorrere dal 21 giugno 2003. L'omesso versamento nei
termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della
definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte alle
predette scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30
per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli
interessi legali.
6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di
ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di
settore di cui all'articolo 62-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei
quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica,
nonche' i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non
inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo
3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, possono effettuare la definizione automatica di cui al comma 1
con il versamento di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualita'.
7. La definizione automatica non si perfeziona se essa si
fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione
originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti
che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa
luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali
acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli
accertamenti definitivi.
8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di
lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali
perdite risultanti dalla dichiarazione. e' pertanto escluso e, comunque, inefficace
il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di
impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non e'
intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta
l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza
applicazione di interessi.
9. La definizione automatica ai fini del calcolo dei
contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte
eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se
superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.
10. Le societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, nonche' i titolari dell'azienda coniugale non
gestita in forma societaria o dell'impresa familiare, che hanno effettuato la
definizione automatica secondo le modalita' del presente articolo, comunicano
alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata
l'avvenuta definizione, entro il 20 luglio 2003. La definizione automatica da
parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si
perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 16 settembre 2003,
secondo le disposizioni del presente articolo; gli interessi di cui al comma 5,
ottavo periodo, decorrono dal 17 settembre 2003. La definizione effettuata dai
soggetti indicati dal primo periodo del presente comma costituisce titolo per
l'accertamento ai sensi dell'articolo 41-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno
definito i redditi prodotti in forma associata. Per il periodo di imposta 1997,
la definizione automatica effettuata dalle societa' o associazioni nonche' dai
titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa
familiare rende definitivi anche i redditi prodotti in forma associata. La
disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresi', per gli altri
periodi d'imposta definiti a norma del comma 6 dai predetti soggetti che
abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli
determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, e nei confronti dei quali non siano riscontrabili
anomalie negli indici di coerenza economica, nonche' qualora abbiano dichiarato
ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base
dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
11. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla
data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente,
salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale,
limitatamente all'attivita' di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei
poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e agli
articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, ed esclude l'applicabilita' delle
presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione
dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilita' delle presunzioni
previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante
esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo
possesso.
12. La definizione automatica non e' revocabile ne´ soggetta
a impugnazione e non e' integrabile o modificabile da parte del competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini penali ed
extratributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.
13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna
annualita', rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla
dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni
indicate dal contribuente o all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti salvi
gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base
rispettivamente all'articolo 36-bis
ed all'articolo 36-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, nonche' gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni
IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni
dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte
dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica
l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni
presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali,
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
14. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni
dell'Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie
economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi
previsti al comma 1, tenuto conto degli indici di coerenza economica, nonche' i
criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante
l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono definite le modalita' tecniche per l'utilizzo esclusivo del
sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni
da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 luglio 2003, e le
modalita' di versamento, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa in ogni
caso la compensazione ivi prevista.
16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al
30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma
8-bis, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi
delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni
originarie presentate. L'esercizio della facolta' di cui al periodo precedente
costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative
presentate.
Art. 8
(Integrazione degli imponibili per gli
anni pregressi)
1. Le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i
quali i termini per la loro presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre
2002, possono essere integrate secondo le disposizioni del presente articolo.
L'integrazione puo' avere effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative
addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta sul patrimonio netto delle
imprese, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, dei contributi previdenziali e di quelli al Servizio
sanitario nazionale. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare
ritenute alla fonte, possono integrare, secondo le disposizioni del presente
articolo, le ritenute relative ai periodi di imposta di cui al presente comma.
2. I versamenti delle imposte di cui all'articolo 4, comma
1, lettera b), numero 2), del decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e all'articolo 8, commi 1 e 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 16, relativamente ai quali il termine e' scaduto
entro il 31 ottobre 2002 e, alla data di entrata in vigore della presente legge,
non sono stati notificati avvisi di accertamento, possono essere definiti, su
richiesta dei contribuenti, mediante la presentazione di dichiarazione
integrativa. La definizione avviene con il pagamento di un importo pari al 20
per cento delle imposte non versate. Le controversie, sulle quali non sia
ancora intervenuto accertamento definitivo o pronunzia non piu' impugnabile,
possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 30 per cento del
dovuto o della maggiorazione accertata dagli uffici alla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. L'integrazione si perfeziona con il pagamento dei
maggiori importi dovuti entro il 16 marzo 2003, mediante l'applicazione delle
disposizioni vigenti in ciascun periodo di imposta relative ai tributi indicati
nel comma 1 nonche' dell'intero ammontare delle ritenute e contributi, sulla
base di una dichiarazione integrativa da presentare, entro la medesima data, in
luogo di quella omessa ovvero per rettificare in aumento la dichiarazione gia'
presentata. La predetta dichiarazione integrativa e' presentata in via
telematica direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati
indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, salvo che per i
periodi d'imposta 1996 e 1997, per i quali la dichiarazione e' presentata su
supporto cartaceo. Qualora gli importi da versare per ciascun periodo di
imposta eccedano, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli
altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere
versati in due rate, di pari importo, entro il 16 marzo 2004 ed il 16 marzo
2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003. L'omesso
versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina
l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte a
tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa di ammontare
pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di
versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli
interessi legali. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il
rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non
dichiarati, ne' per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste
in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente
dichiarate; la differenza tra l'importo dell'eventuale maggior credito
risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante
in base alla dichiarazione integrativa, e' versata secondo le modalita'
previste dal presente articolo. e' in ogni caso preclusa la deducibilita' delle
maggiori imposte e contributi versati. Per le ritenute indicate nelle
dichiarazioni integrative non puo' essere esercitata la rivalsa sui percettori
delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta. I versamenti delle somme
dovute ai sensi del presente comma sono effettuati secondo le modalita'
previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
4. In alternativa alle modalita' di dichiarazione e
versamento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1, ad eccezione di
quelli che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i
periodi d'imposta di cui al medesimo comma, possono presentare la dichiarazione
integrativa in forma riservata ai soggetti convenzionati di cui all'articolo 19
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Questi ultimi rilasciano agli
interessati copia della dichiarazione integrativa riservata, versano, entro il
21 marzo 2003, le maggiori somme dovute secondo le disposizioni contenute nel
capo III del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, esclusa la
compensazione di cui all'articolo 17 dello stesso decreto legislativo, e
comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo delle medesime
somme senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la
dichiarazione integrativa riservata. e' esclusa la rateazione di cui al comma
3.
5. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero con
qualunque modalita', anche tramite soggetti non residenti o loro strutture
interposte, e' dovuta un'imposta sostitutiva di quelle indicate al comma 1,
pari al 13 per cento. Per la dichiarazione e il versamento della predetta
imposta sostitutiva si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
6. Salvo quanto stabilito al comma 7, il perfezionamento
della procedura prevista dal presente articolo comporta, limitatamente alle
annualita' oggetto di integrazione ai sensi del comma 3 e del comma 4 e ai
maggiori imponibili ovvero alle maggiori ritenute risultanti dalle
dichiarazioni integrative aumentati, rispettivamente, del 100 e del 50 per
cento per ciascun periodo d'imposta:
a) la preclusione, nei confronti del
dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario e
contributivo;
b) l'estinzione delle sanzioni
amministrative tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie,
nonche', ove siano stati integrati i redditi di cui al comma 5, e ove ricorra
la ipotesi di cui all'articolo 14, comma 4, delle sanzioni previste dalle
disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
c) l'esclusione ad ogni effetto della
punibilita' per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
d) l'esclusione ad ogni effetto della
punibilita' per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490,
491-bis e 492 del codice penale,
nonche' dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati
siano stati commessi per eseguire od occultare i reati di cui alla lettera c), ovvero per conseguirne il profitto e
siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione di
cui alla presente lettera non si applica ai procedimenti in corso.
7. Per i redditi di cui al comma 5 non opera l'aumento del
100 per cento previsto dal comma 6 e gli effetti di cui alle lettere c) e d)
del medesimo comma operano a condizione che, ricorrendo la ipotesi di cui
all'articolo 14, comma 4, si provveda alla regolarizzazione contabile delle
attivita' detenute all'estero secondo le modalita' ivi previste.
8. Gli effetti di cui ai commi 6 e 7 si estendono anche nei
confronti dei soggetti diversi dal dichiarante se considerati possessori
effettivi dei maggiori imponibili.
9. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra
attivita' di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione
riservata di cui al comma 4 puo' opporre agli organi competenti gli effetti
preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilita' di cui ai commi 6 e 7
con invito a controllare la congruita' delle somme di cui ai commi 3 e 5, in
relazione all'ammontare dei maggiori redditi e imponibili nonche' delle
ritenute e dei contributi indicati nella dichiarazione integrativa.
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
qualora:
a) alla data di entrata in vigore
della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione
con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui
redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, nonche' invito al contraddittorio di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; in caso di avvisi di
accertamento di cui all'articolo 41-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di integrazione,
ovvero di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'integrazione
e' ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 16 marzo 2003 le
somme derivanti dall'accertamento parziale notificato entro la predetta data;
b) alla data di presentazione della
dichiarazione integrativa sia stato gia' avviato un procedimento penale per gli
illeciti di cui alle lettere c) e d) del comma 6, di cui il soggetto che
presenta la dichiarazione ha avuto formale conoscenza.
11. Le societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche' i
titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e dell'impresa
familiare, che hanno presentato la dichiarazione integrativa secondo le
modalita' del presente articolo, comunicano, entro il 16 aprile 2003, alle
persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta
presentazione della relativa dichiarazione. La integrazione da parte delle
persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona
presentando, entro il 20 giugno 2003, la dichiarazione integrativa di cui al
comma 3 e versando contestualmente le imposte e i relativi contributi secondo
le modalita' di cui al medesimo comma 3. La presentazione della dichiarazione
integrativa da parte dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma
costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti
dei soggetti che non hanno integrato i redditi prodotti in forma associata.
12. La conoscenza dell'intervenuta integrazione dei redditi
e degli imponibili ai sensi del presente articolo non genera obbligo o facolta'
della segnalazione di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale.
L'integrazione effettuata ai sensi del presente articolo non costituisce
notizia di reato.
13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, sono definite le modalita' applicative
del presente articolo.
Art. 9
(Definizione automatica per gli anni
pregressi)
1. I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni
di cui al presente articolo, presentano una dichiarazione con le modalita'
previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 8, chiedendo, a pena di nullita', la
definizione automatica per tutte le imposte e concernente tutti i periodi
d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative
dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002. Non possono essere oggetto
di definizione automatica i redditi soggetti a tassazione separata, nonche' i
redditi di cui al comma 5 dell'articolo 8, ferma restando, per i predetti
redditi, la possibilita' di avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al
medesimo articolo 8, secondo le modalita' ivi indicate.
2. La definizione automatica si perfeziona con il versamento
per ciascun periodo d'imposta:
a) ai fini delle imposte sui redditi
e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, nonche' dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese,
fermi restando i versamenti minimi di cui ai commi 3 e 4, di un importo pari al
18 per cento delle imposte lorde e delle imposte sostitutive risultanti dalla
dichiarazione originariamente presentata; se ciascuna imposta lorda o
sostitutiva e' risultata di ammontare superiore a 10.000 euro, la percentuale
applicabile all'eccedenza e' pari al 16 per cento, mentre se e' risultata di
ammontare superiore a 20.000 euro, la percentuale applicabile a quest'ultima
eccedenza e' pari al 13 per cento;
b) ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, fermi restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo
pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle operazioni
imponibili effettuate nel periodo di imposta e del 2 per cento dell'imposta
detraibile nel medesimo periodo; se l'imposta relativa alle operazioni
imponibili ovvero l'imposta detraibile superano gli importi di 200.000 euro, le
percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1,5 per cento, e se
i predetti importi di imposta superano 300.000 euro le percentuali applicabili
a ciascuna eccedenza sono pari all'1 per cento.
3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al
comma 2, lettera a), deve comunque
essere, in ciascun periodo d'imposta, almeno pari:
a) a 100 euro, per le persone fisiche
e le societa' semplici titolari di redditi diversi da quelli di impresa e da
quelli derivanti dall'esercizio di arti o professioni;
b) ai seguenti importi, per le
persone titolari di reddito d'impresa, per gli esercenti arti e professioni,
per le societa' e le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche' per i soggetti di
cui all'articolo 87 del medesimo testo unico:
1) 450 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore a 10.000
euro;
2) 900 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore a
100.000 euro;
3) 1.200 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore a
200.000 euro;
4) 1.600 euro, se l'ammontare dei ricavi o compensi non e' superiore a 500.000
euro;
5) 2.000 euro, se l'ammontare dei ricavi o compensi non e' superiore a
5.000.000 di euro;
6) 450 euro, per ogni 500.000 euro in piu'.
4. Ai fini della definizione automatica, le persone fisiche
titolari dei redditi prodotti in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il titolare e
i collaboratori dell'impresa familiare nonche' il titolare e il coniuge
dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, indicano nella
dichiarazione integrativa, per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare
dell'importo minimo da versare determinato, con le modalita' indicate nel comma
3, lettera b), in ragione della
propria quota di partecipazione. In nessun caso tale importo puo' risultare di
ammontare inferiore a 200 euro.
5. In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 4 deve
essere versato quello di ammontare maggiore.
6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al
comma 2, lettera b), deve comunque
essere, in ciascun periodo d'imposta, almeno pari a:
a) 500 euro, per i soggetti con
volume d'affari fino a 10.000 euro;
b) 1.000 euro, per quelli con volume
d'affari superiore a 10.000 euro ma non a 200.000 euro;
c) 2.000 euro, per gli altri
soggetti.
7. Ai fini della definizione automatica e' esclusa la rilevanza
a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalle dichiarazioni
originarie. e' pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo
delle predette perdite. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta
chiusi in perdita o in pareggio e' versato un importo almeno pari a quello
minimo di cui al comma 3, lettera b),
per ciascuno dei periodi stessi.
8. Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni
relative ai tributi di cui al comma 1, e' dovuto, per ciascuna di esse e per
ciascuna annualita', un importo pari a 1.500 euro per le persone fisiche,
elevato a 3.000 euro per le societa' e le associazioni di cui all'articolo 5
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e per i
soggetti di cui all'articolo 87 del medesimo testo unico.
9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna
annualita', rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla
dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni
indicate dal contribuente o all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti salvi
gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base
rispettivamente all'articolo 36-bis
ed all'articolo 36-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, nonche' gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni
IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del
calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La
definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e
crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui
redditi e relative addizionali, de ll'imposta sul valore aggiunto, nonche'
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. La dichiarazione integrativa
non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta
precedentemente non dichiarati, ne´ per il riconoscimento di esenzioni o
agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta
diverse da quelle originariamente dichiarate.
10. Il perfezionamento della procedura prevista dal presente
articolo comporta:
a) la preclusione, nei confronti del
dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario;
b) l'estinzione delle sanzioni
amministrative tributarie, ivi comprese quelle accessorie;
c) l'esclusione della punibilita' per
i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74, nonche' per i reati previsti dagli articoli 482, 483,
484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del
codice penale, nonche' dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile,
quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti
reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla
stessa pendenza o situazione tributaria; i predetti effetti operano a
condizione che, ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5, della
presente legge si provveda alla regolarizzazione contabile di tutte le
attivita', anche detenute all'estero, secondo le modalita' ivi previste, ferma
restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle
attivita' medesime. L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica ai
procedimenti in corso.
11. Restano ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul
monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, salvo che,
ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5, della presente legge si
provveda alla regolarizzazione contabile di tutte le attivita' detenute
all'estero secondo le modalita' ivi previste, ferma restando la decadenza dal
beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle attivita' medesime.
12. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente articolo,
per ciascun periodo di imposta, eccedano complessivamente, per le persone
fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000
euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari
importo, entro il 16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005, maggiorati degli interessi
legali a decorrere dal 17 marzo 2003. L'omesso versamento delle predette
eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della
integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si
applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono
altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme
non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta
giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
13. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di
altra attivita' di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la
dichiarazione riservata puo' opporre agli organi competenti gli effetti
preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilita' di cui al comma 10, con
invito a controllare la congruita' delle somme versate ai fini della
definizione e indicate nella medesima dichiarazione.
14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
qualora:
a) alla data di entrata in vigore
della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione
con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui
redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, nonche' invito al contraddittorio di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; in caso di avvisi di accertamento
parziale di cui all'articolo 41-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo
54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la definizione e' ammessa a
condizione che il contribuente versi entro il 16 marzo 2003 le somme derivanti
dall'accertamento parziale notificato alla predetta data;
b) alla data di presentazione della
dichiarazione per la definizione automatica di cui al presente articolo sia
stato gia' avviato un procedimento penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 10, di cui il soggetto che
presenta la dichiarazione ha avuto formale conoscenza;
c) il contribuente abbia omesso la presentazione di tutte le dichiarazioni
relative a tutti i tributi di cui al comma 2 e per tutti i periodi d'imposta di
cui al comma 1.
15. Le preclusioni di cui alle lettere a) e b) del comma 14 si
applicano con esclusivo riferimento ai periodi d'imposta ai quali si
riferiscono gli atti e i procedimenti ivi indicati. La definizione automatica
non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli
contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa
viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 14 del
presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in
ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente
dovuti in base agli accertamenti definitivi.
16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al
30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma
8-bis, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo
sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della
facolta' di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli
delle dichiarazioni integrative presentate.
17. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990,
che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai
sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della
protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei
provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo
di tributi e contributi, possono definire in maniera automatica la propria
posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si perfeziona
versando, entro il 16 marzo 2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo
a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia' eseguiti a titolo di
capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento; il perfezionamento della
definizione comporta gli effetti di cui al comma 10. Qualora gli importi da
versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000
euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate
semestrali con l'applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo
2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le scadenze delle rate
semestrali non determina l'inefficacia della definizione automatica; per il
recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo
14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa
pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di
versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
gli interessi legali.
18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, sono definite le modalita' applicative
del presente articolo.
Art. 10
(Proroga di termini)
1. Per i contribuenti che non si avvalgono delle
disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, i termini di
cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
sono prorogati di un anno.
Art. 11
(Definizione agevolata ai fini delle
imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e
sull'incremento di valore degli immobili)
1. Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale,
sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, per
gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture
private registrate entro la data del 30 novembre 2002 nonche' per le denunce e
le dichiarazioni presentate entro la medesima data, i valori dichiarati per i
beni ovvero gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di
valutazione sono definiti, ad istanza dei contribuenti da presentare entro il
16 marzo 2003, con l'aumento del 25 per cento, a condizione che non sia stato
precedentemente notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore
imposta.
2. Alla liquidazione dei tributi provvede il competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto corrisposto in via
principale, con esclusione di sanzioni e interessi.
3. Qualora non venga eseguito il pagamento dell'imposta
entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione, la
domanda di definizione e' priva di effetti.
4. Se alla data di entrata in vigore della presente legge
sono decorsi i termini per la registrazione ovvero per la presentazione delle
denunce o dichiarazioni, non sono dovute sanzioni e interessi qualora si
provveda al pagamento dei tributi e all'adempimento delle formalita' omesse
entro il 16 marzo 2003.
Art. 12
(Definizione dei carichi di ruolo
pregressi)
1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da
uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della
riscossione fino al 30 giugno 1999, i debitori possono estinguere il debito
senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:
a) di una somma pari al 25 per cento
dell'importo iscritto a ruolo;
b) delle somme dovute al
concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure
esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.
2. Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge, relativamente ai ruoli affidati tra il 1º gennaio
1997 e il 30 giugno 1999, i concessionari informano i debitori di cui al comma
1 che, entro il 31 marzo 2003, possono sottoscrivere apposito atto con il quale
dichiarano di avvalersi della facolta' attribuita dal medesimo comma 1. Sulle
somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate e' approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le
modalita' di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in
tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse,
di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti
contabili connessi all'operazione.
Art. 13
(omissis)
Art. 14
(Regolarizzazione delle scritture
contabili)
1. Le societa' di capitali e gli enti equiparati, le
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse
equiparate, nonche' le persone fisiche e gli enti non commerciali,
relativamente ai redditi d'impresa posseduti, che si avvalgono delle
disposizioni di cui all'articolo 8, possono specificare in apposito prospetto i
nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi,
da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite
indicati nelle dichiarazioni stesse; con riguardo ai predetti imponibili,
maggiori imponibili o minori perdite non si applicano le disposizioni del comma
4 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e del terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Il
predetto prospetto e' conservato per il periodo previsto dall'articolo 43,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, e deve essere esibito o trasmesso su richiesta
dell'ufficio competente.
2. Sulla base delle quantita' e valori evidenziati ai sensi
del comma 1, i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla
regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni
nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002,
ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data. Le quantita' e i
valori cosi' evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relative ai periodi
di imposta successivi, con esclusione dei periodi d'imposta per i quali non e'
stata presentata la dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 8, salvo
che non siano oggetto di accertamento o rettifica d'ufficio.
3. I soggetti indicati nel comma 1 possono altresi'
procedere, nei medesimi documenti di cui al comma 2, alla eliminazione delle
attivita' o delle passivita' fittizie, inesistenti o indicate per valori
superiori a quelli effettivi. Dette variazioni non comportano emergenza di
componenti positivi o negativi ai fini della determinazione del reddito
d'impresa ne' la deducibilita' di quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti
alla riduzione dei relativi fondi.
4. I soggetti indicati al comma 1, che si sono avvalsi delle
disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 8, possono procedere, nel rispetto
dei principi civilistici di redazione del bilancio, alla regolarizzazione
contabile, ai sensi dei commi da 1 a 3, delle attivita' detenute all'estero
alla data del 31 dicembre 2001, con le modalita' anche dichiarative di cui ai
commi 3 e 4 del medesimo articolo 8. Dette attivita' si considerano
riconosciute ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a
quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002.
5. I soggetti di cui al comma 1 che si sono avvalsi delle
disposizioni di cui all'articolo 9 possono procedere alla regolarizzazione
delle scritture contabili di cui al comma 3 con gli effetti ivi previsti,
nonche', nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, alle
iscrizioni nell'inventario, nel rendiconto o nel bilancio chiuso al 31 dicembre
2002, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data, di
attivita' in precedenza omesse; in tal caso, sui valori o maggiori valori dei
beni iscritti e' dovuta un'imposta sostitutiva del 13 per cento dei predetti valori.
L'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente e' dovuta anche con
riferimento alle attivita' detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001
che siano oggetto di regolarizzazione contabile ai sensi del periodo
precedente. In tale ultima ipotesi si applicano le modalita' dichiarative di
cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 8. L'imposta sostitutiva del 13 per cento non
e' dovuta se i soggetti si sono avvalsi anche della facolta' prevista dal comma
5 dell'articolo 8. I maggiori valori iscritti ai sensi del presente comma si
considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta
successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002. L'imposta sostitutiva
e' indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive.
6. I soggetti che effettuano la definizione automatica del
reddito d'impresa di cui all'articolo 7, relativa a tutte le annualita' per le quali
le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, possono
procedere all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni ai sensi
dell'articolo 59 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. L'adeguamento puo'
essere effettuato mediante l'iscrizione come esistenze iniziali delle rimanenze
in precedenza omesse e con il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al
comma 5, ovvero mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantita' o
valori superiori a quelli effettivi. L'adeguamento non rileva ai fini
sanzionatori di alcun genere. I maggiori valori iscritti si considerano
riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive relative ai periodi d'imposta successivi.
Art. 15
(Definizione degli accertamenti, degli
inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione)
1. Gli avvisi di accertamento per i quali alla data di
entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la
proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5
e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla data di
entrata in vigore della presente legge, non e' ancora intervenuta la
definizione, nonche' i processi verbali di constatazione relativamente ai
quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non e' stato
notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio,
possono essere definiti secondo le modalita' previste dal presente articolo,
senza applicazione di interessi e sanzioni. La definizione non e' ammessa per i
soggetti nei cui confronti sia stato avviato procedimento penale per i reati
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente
ha formale conoscenza.
2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli
inviti al contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona mediante il
pagamento, entro il 16 marzo 2003, degli importi che risultano dovuti per
effetto dell'applicazione delle percentuali di seguito indicate, con
riferimento a ciascuno scaglione:
a) 30 per cento delle maggiori
imposte e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al
contraddittorio, non superiori a 15.000 euro;
b) 32 per cento delle maggiori
imposte e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al
contraddittorio, superiori a 15.000 euro ma non superiori a 50.000 euro;
c) 35 per cento delle maggiori
imposte e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al
contraddittorio, superiori a 50.000 euro.
3. La definizione di cui al comma 2 e' altresi' ammessa
nelle ipotesi di rettifiche relative a perdite dichiarate, qualora dagli atti
di cui al medesimo comma 2 emergano imposte o contributi dovuti. In tal caso la
sola perdita risultante dall'atto e' riportabile nell'esercizio successivo nei
limiti previsti dalla legge.
4. La definizione dei processi verbali di constatazione di
cui al comma 1 si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 marzo 2003, di
un importo calcolato:
a) per le imposte sui redditi,
relative addizionali ed imposte sostitutive, applicando l'aliquota del 20 per
cento alla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi
complessivamente risultanti dal verbale medesimo;
b) per l'imposta regionale sulle
attivita' produttive, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte
indirette, riducendo del 50 per cento l'aliquota applicabile alle operazioni
risultanti dal verbale stesso.
5. I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente
articolo sono effettuati entro il 16 marzo 2003, secondo le modalita' previste
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. Qualora gli importi da
versare complessivamente per la definizione eccedano, per le persone fisiche,
la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli
importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il
16 marzo 2004 ed entro il 16 marzo 2005, maggiorati degli interessi legali a
decorrere dal 17 marzo 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro
le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero
delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni
dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta'
in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza
medesima, e gli interessi legali. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero
importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio
competente la quietanza dell'avvenuto pagamento unitamente ad un prospetto
esplicativo delle modalita' di calcolo seguite.
6. La definizione non si perfeziona se essa si fonda su dati
non corrispondenti a quelli contenuti negli atti indicati al comma 1, ovvero se
la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui
all'ultimo periodo del medesimo comma; non si fa luogo al rimborso degli
importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno
eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
7. Il perfezionamento della definizione comporta
l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilita' per i reati tributari di cui
agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
nonche' per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490,
491-bis e 492 del codice penale, nonche' dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del
codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare
i citati reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti
alla stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione di cui al presente
comma non si applica ai procedimenti in corso.
8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e
fino al 18 marzo 2003 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso
avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 1, nonche' quelli per il
perfezionamento della definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218
del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo comma
1.
Art. 16
(Chiusura delle liti fiscali pendenti)
1. Le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni
tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, nonche'
quelle gia' di competenza del giudice ordinario, ancora pendenti dinanzi al
tribunale o alla corte di appello, possono essere definite, a domanda del
soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento
della somma:
a) di 150 euro, se il valore della
lite e' di importo fino a 2.000 euro;
b) pari al 10 per cento del valore
della lite, se questo e' di importo superiore a 2.000 euro.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro
il 16 marzo 2003, secondo le ordinarie modalita' previste per il versamento
diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la
compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni. Dette somme possono essere versate anche
ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un
massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro.
L'importo della prima rata e' versato entro il termine indicato nel primo
periodo. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 marzo 2003 sull'importo
delle rate successive. L'omesso versamento delle rate successive alla prima
entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il
recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le
disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una
sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta
alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla
scadenza medesima, e gli interessi legali.
3. Ai fini del presente articolo si intende:
a) per lite pendente, quella avente
ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni
e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore
della presente legge, e' stato proposto l'atto introduttivo del giudizio,
nonche' quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato
inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si intende, comunque,
pendente la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia
intervenuta sentenza passata in giudicato;
b) per lite autonoma, quella relativa
a ciascuno degli atti indicati alla lettera a)
e comunque quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli
immobili;
c) per valore della lite, da assumere
a base del calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha formato
oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi e delle
eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato
provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non
collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della
lite; il valore della lite e' determinato con riferimento a ciascun atto
introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati
e dai tributi in esso indicati.
4. Per ciascuna lite pendente e' effettuato, entro il
termine di cui al comma 2, un separato versamento ed e' presentata, entro il 21
marzo 2003, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le
modalita' stabilite con provvedimento del direttore del competente ufficio
dell'amministrazione finanziaria dello Stato parte nel giudizio.
5. Restano comunque dovute a titolo definitivo, con
esclusione delle sanzioni, le somme il cui pagamento e' previsto dalle vigenti
disposizioni in pendenza di lite, anche se non ancora iscritte a ruolo o
liquidate. Dette somme, se non pagate in precedenza o non iscritte in ruoli
notificati mediante cartella di pagamento, sono versate secondo le modalita' e
nei termini specificati al comma 2; se iscritte a ruolo e gia' notificate alla
data del versamento di cui al comma 2, le predette somme sono pagate alla
scadenza della relativa cartella. La definizione non da' comunque luogo alla
restituzione delle somme gia' versate.
6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del
presente articolo sono sospese fino al 30 giugno 2003; qualora sia stata gia'
fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi
a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle
disposizioni del presente articolo.
7. Per le liti di cui al comma 6 sono altresi' sospesi fino
al 17 marzo 2003 i termini per impugnare le sentenze delle commissioni
tributarie nonche' quelle dei tribunali e delle corti di appello.
8. Gli uffici di cui al comma 1 trasmettono alle commissioni
tributarie, ai tribunali e alle corti di appello, entro il 30 giugno 2003, un
elenco delle liti pendenti per le quali e' stata presentata domanda di
definizione. Tali liti sono sospese fino al 31 luglio 2005. L'estinzione del
giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al
comma 1 attestante la regolarita' della domanda di definizione ed il pagamento
integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata
nella segreteria della commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari
entro il 31 luglio 2005. Entro la stessa data l'eventuale diniego della
definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria della commissione o
alla cancelleria degli uffici giudiziari, viene notificato, con le modalita' di
cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta giorni lo puo' impugnare
dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in
cui la definizione della lite e' richiesta in pendenza del termine per
impugnare, la sentenza puo' essere impugnata unitamente al diniego della
definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica.
9. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta,
qualora sia riconosciuta la scusabilita' dell'errore, e' consentita la
regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.
10. La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di
uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per
i quali la lite non sia piu' pendente, fatta salva la disposizione dell'ultimo
periodo del comma 5.
Art. 17
(Regolarizzazione di inadempienze di
natura fiscale)
1. Le violazioni relative al canone previsto dal regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938,
n. 880, e successive modificazioni, nonche' alla tassa di concessione
governativa prevista, da ultimo, dall'articolo 17 della tariffa annessa al
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 30 dicembre
1995, e successive modificazioni, commesse fino al 31 dicembre 2002, possono
essere definite, entro il 16 marzo 2003, anche nelle ipotesi in cui vi sia un
procedimento amministrativo o giurisdizionale in corso, con il versamento di
una somma pari a 10 euro per ogni annualita' dovuta. Il versamento e'
effettuato con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa in ogni caso la
compensazione ivi prevista. Non si fa comunque luogo a restituzione di quanto
gia' versato.
2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in
materia di affissioni e pubblicita' commesse fino al 30 novembre 2002 mediante
affissioni di manifesti politici possono essere sanate in qualunque ordine e
grado di giudizio nonche' in sede di riscossione delle somme eventualmente
iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del
committente responsabile, di un'imposta pari, per il complesso delle violazioni
commesse e ripetute a 750 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve
essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della
provincia qualora le violazioni siano state compiute in piu' di un comune della
stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro dei comuni
interessati. La sanatoria di cui al presente comma non da' luogo ad alcun
diritto al rimborso di somme eventualmente gia' riscosse a titolo di sanzioni
per le predette violazioni. Il termine per il versamento e' fissato, a pena di
decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 marzo 2003. Non si
applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10
dicembre 1993, n. 515.
Capo III
PROROGHE E ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 18
(Disposizioni in materia di
reimmatricolazione dei veicoli e di tassa automobilistica su alcuni
quadricicli)
(omissis)
Art. 19
(Proroghe di agevolazioni per il settore
agricolo)
(omissis)
Art. 20
(Emersione di attivita' detenute
all'estero)
1. Le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
409, nonche' dell'articolo 1, comma 2-bis,
del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e
regolarizzazione effettuate tra il 1º gennaio 2003 e il 30 giugno 2003, fatte
salve le disposizioni che seguono:
a) la somma da versare e' pari al 4
per cento dell'importo dichiarato. Il versamento della somma e' effettuato in denaro
ed e' conseguentemente esclusa la facolta' di corrisponderla nelle forme
previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;
b) il tasso di cambio per la
determinazione del controvalore in euro delle attivita' finanziarie e degli
investimenti rimpatriati o regolarizzati e' stabilito entro il 15 gennaio 2003;
c) il modello di dichiarazione
riservata e' approvato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge;
d) relativamente alle attivita'
finanziarie oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, la presentazione della
dichiarazione riservata esclude la punibilita' per le sanzioni previste
dall'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le dichiarazioni di cui agli
articoli 2 e 4 del citato decreto-legge per gli anni 2000 e 2001. Relativamente
alle medesime attivita', gli interessati non sono tenuti ad effettuare le
dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per
il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione
riservata nonche' per il periodo d'imposta precedente. Restano fermi gli
obblighi di dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi previsti dall'articolo
3 del predetto decreto-legge;
e) la determinazione dei redditi
derivanti dalle attivita' finanziarie rimpatriate percepiti dal 1º agosto 2001
e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata puo' essere
effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tale caso sui
redditi cosi' determinati l'intermediario al quale e' presentata la
dichiarazione riservata applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'imposta sostitutiva e' prelevata
dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed e'
versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si e'
perfezionata l'operazione di rimpatrio;
f) per i redditi derivanti dalle
attivita' regolarizzate percepiti dal 27 settembre 2001 fino al 31 dicembre
2001, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilita' per
le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali nonche' la punibilita'
per i reati indicati negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, a condizione che entro il 31 ottobre 2003 sia eseguito il
pagamento dei tributi e contributi di legge, aumentato degli interessi moratori
calcolati al tasso legale, e che tali redditi siano indicati nella
dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d'imposta 2001 da trasmettere
esclusivamente in via telematica.
2. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
nonche' per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di
produrre redditi di capitale sempreche' detti redditi siano stati assoggettati
dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi".
3. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
e' sostituito dal seguente:
"3. Le evidenze di cui ai commi
1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque
anni e trasmesse alla stessa secondo le modalita' stabilite con i provvedimenti
di cui all'articolo 7, comma 1".
4. Il comma 4-bis
dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' sostituito dal seguente:
"4-bis. Gli intermediari di cui
ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati
nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei
limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti, e
dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati
all'intermediario secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di cui
all'articolo 7, comma 1".
5. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
e' sostituito dal seguente:
"1. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite particolari modalita' per
l'adempimento degli obblighi, nonche' per la trasmissione delle evidenze di cui
ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e degli altri dati e notizie di cui al presente
decreto. Con gli stessi provvedimenti tali obblighi ed adempimenti possono
essere limitati per specifiche categorie o causali e possono esserne variati
gli importi".
6. La definizione degli imponibili secondo le disposizioni
dell'articolo 7 non ha effetto relativamente ai redditi di fonte estera e alle
violazioni riguardanti le disposizioni di cui al decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
Art. 21
(Disposizioni in materia di accise)
(omissis)
.
Art. 22
(Misure di contrasto dell'uso illegale di
apparecchi e congegni da divertimento
e intrattenimento. Disposizioni concernenti le scommesse ippiche e sportive)
1. Per una piu' efficiente ed efficace azione di prevenzione
e contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e
intrattenimento nonche' per favorire il recupero del fenomeno dell'evasione
fiscale, la produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi e
congegni da divertimento e intrattenimento, come tali idonei per il gioco
lecito, sono soggette a regime di autorizzazione da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
sulla base delle regole tecniche definite d'intesa con il Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Sulla base delle
autorizzazioni rilasciate, previa verifica della conformita' degli apparecchi e
dei congegni alle caratteristiche stabilite per la loro idoneita' al gioco
lecito, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato, in attesa del collegamento in rete obbligatorio entro il
31 dicembre 2003 per la gestione telematica degli apparecchi e dei congegni per
il gioco lecito, organizza e gestisce un apposito archivio elettronico,
costituente la banca dati della distribuzione e cessione dei predetti
apparecchi e congegni per il gioco lecito.
2. L'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
sostituito dal seguente:
"Articolo 38. - (Nulla osta
rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento
e intrattenimento). - 1. Il
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi
e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, nonche' ai loro gestori. A questo fine, con la
richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di
apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero
progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi
e i congegni sono conformi alle prescrizioni stabilite dall'articolo 110, comma
7, del predetto testo unico, e che gli stessi sono muniti di dispositivi che ne
garantiscono la immodificabilita' delle caratteristiche tecniche e delle
modalita' di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di
misure, anche in forma di programmi o schede, che ne bloccano il funzionamento
in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che
impediscono l'accesso alla memoria. I produttori e gli importatori
autocertificano altresi' che la manomissione dei dispositivi ovvero dei
programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata
sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa e' dagli
stessi comunque altrimenti segnalata. I produttori e gli importatori
approntano, per ogni apparecchio e congegno oggetto della richiesta di nulla
osta, un'apposita scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche, anche
relative alla memoria, delle modalita' di funzionamento e di distribuzione dei
premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno.
I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei
congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno
ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda
sono altresi' consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasi one di
ogni loro ulteriore cessione.
2. I gestori degli apparecchi e dei
congegni di cui al comma 1 prodotti o importati dopo il 1º gennaio 2003
richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 1 per gli apparecchi e
congegni dagli stessi gestiti, precisando per ciascuno, in particolare,
l'appartenenza ad una delle tipologie di cui all'articolo 110, comma 7, del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
3. Gli importatori e i produttori
degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, presentano un esemplare di ogni
modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare al
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato per la verifica tecnica della loro conformita' alle prescrizioni
stabilite con l'articolo 110, comma 6, del predetto testo unico, e della loro
dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilita' delle
caratteristiche tecniche e delle modalita' di funzionamento e di distribuzione
dei premi, con l'impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento
in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che
impediscono l'accesso alla memoria. La verifica tecnica vale altresi' a
constatare che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle
schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo
video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa e' dagli stessi comunque
altrimenti segnalata. La verifica tecnica vale inoltre a constatare la
rispondenza delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle
modalita' di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di
sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad un'apposita scheda
esplicativa fornita dal produttore o dall'importatore in relazione
all'apparecchio o al congegno sottoposto ad esame. Dell'esito positivo della
verifica e' rilasciata apposita certificazione. Il Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato puo' stipulare
convenzioni per l'effettuazione della verifica tecnica.
4. Il Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai
produttori e agli importatori degli apparecchi e dei congegni di cui
all'articolo 110, comma 6, del citato testo unico di cui al regio decreto n.
773 del 1931, nonche' ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla
osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni,
ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i
produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni
sono conformi al modello per il quale e' stata conseguita la certificazione di
cui al comma 3. I produttori e gli importatori dotano ogni apparecchio e
congegno, oggetto della richiesta di nulla osta, della scheda esplicativa di
cui al comma 3. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli
apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni
apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del
nulla osta e la scheda esplicativa sono altresi' consegnate, insieme agli
apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.
5. I gestori degli apparecchi e dei
congegni di cui al comma 3 prodotti o importati dopo il 1º gennaio 2003
richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 3, precisando in
particolare il numero progressivo di ogni apparecchio o congegno per il quale
la richiesta e' effettuata nonche' gli estremi del nulla osta del produttore o
dell'importatore ad essi relativo.
6. Il nulla osta previsto dai commi 4
e 5 vale anche ai fini del nulla osta di cui al terzo comma dell'articolo 86
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
7. Gli ufficiali e gli agenti di
pubblica sicurezza, secondo le direttive del Ministero
dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' il Ministero
dell'economia e delle finanze e gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria
effettuano il controllo degli apparecchi, anche a campione e con accesso alle
sedi dei produttori, degli importatori e dei gestori degli apparecchi e dei
congegni di cui ai commi 1 e 3 ovvero di coloro che comunque li detengono anche
temporaneamente, verificando altresi' che, per ogni apparecchio e congegno,
risulti rilasciato il nulla osta, che gli stessi siano contrassegnati dal
numero progressivo e dotati della relativa scheda esplicativa. In caso di
irregolarita', e' revocato il nulla osta al produttore o all'importatore ovvero
al gestore, relativamente agli apparecchi e congegni irregolari, e il relativo
titolo e' ritirato, ovvero dallo stesso sono espunti gli identificativi degli
apparecchi e congegni irregolari.
8. Il Corpo della Guardia di finanza,
in coordinamento con gli uffici finanziari competenti per l'attivita'
finalizzata all'applicazione delle imposte dovute sui giochi, ai fini
dell'acquisizione e del reperimento degli elementi utili per la repressione
delle violazioni alle leggi in materia di lotto, lotterie, concorsi pronostici,
scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato, procede, di propria
iniziativa o su richiesta dei predetti uffici, secondo le norme e con le
facolta' di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ed agli
articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni".
3. L'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Articolo 110. - 1. In tutte le
sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati,
autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco
e' esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre
ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorita' ritiene di vietare nel
pubblico interesse, nonche' le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene
di disporre nel pubblico interesse.
2. Nella tabella di cui al comma 1 e'
fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.
3. L'installabilita' degli apparecchi
automatici di cui ai commi 6 e 7, lettera b),
del presente articolo e' consentita negli esercizi assoggettati ad
autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88.
4. L'installazione e l'uso di
apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco
d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli
ed associazioni di qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e
congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo
quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente
aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore
superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i
giochi gestiti dallo Stato.
6. Si considerano apparecchi e
congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco
di abilita', come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo
con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilita' o
trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo
della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata di ciascuna partita
non e' inferiore a dieci secondi e che distribuiscono vincite in denaro,
ciascuna comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola
partita, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed
esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate
dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo
complessivo di 7.000 partite, devono risultare non inferiori al 90 per cento
delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il
gioco del poker o comunque anche in
parte le sue regole fondamentali.
7. Si considerano, altresi',
apparecchi e congegni per il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore
esprime la sua abilita' fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con
l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per
ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente
dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola
oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa
specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non e' superiore a
venti volte il costo della partita;
b) quelli automatici, semiautomatici
ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilita' che si attivano solo con
l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna
partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilita' o
trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono
consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il
prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte.
Dal 1º gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere
impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative
imposte. Dal 1º gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il
prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la
conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per
la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni;
c) quelli, basati sulla sola abilita'
fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la
durata della partita puo' variare in relazione all'abilita' del giocatore e il
costo della singola partita puo' essere superiore a 50 centesimi di euro.
8. L'utilizzo degli apparecchi e dei
congegni di cui al comma 6 e' vietato ai minori di anni 18.
9. Ferme restando le sanzioni
previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, chiunque procede
all'installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al
pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli apparecchi e
congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli
di cui al comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate
nei commi 6 e 7, e' punito con l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro. e' inoltre
sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere
distrutti. In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata. Con l'ammenda da 500
a 1.000 euro e' punito chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui al comma
6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8. Fermo quanto
previsto dall'articolo 86, nei confronti di chiunque procede alla distribuzione
od installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al
pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e
congegni in assenza del nulla osta previsto dall'articolo 38 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e puo', inoltre, essere
disposta la confisca degli apparecchi e congegni. In caso di sequestro degli
apparecchi, l'autorita' procedente provvede a darne comunicazione
all'amministrazione finanziaria.
10. Se l'autore degli illeciti di cui
al comma 9 e' titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza e' sospesa
per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione
delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' revocata dal sindaco competente, con
ordinanza motivata e con le modalita' previste dall'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.
11. Oltre a quanto previsto
dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle
disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, puo'
sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone l'autorita'
competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di
sospensione disposto a norma del presente comma e' computato nell'esecuzione
della sanzione accessoria".
4. L'articolo 14-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e'
sostituito dal seguente:
"Articolo 14-bis. - (Apparecchi da divertimento e
intrattenimento). - 1. Per gli
apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, il pagamento delle imposte,
determinate sulla base dell'imponibile medio forfetario annuo di cui ai commi 2
e 3, e' effettuato in unica soluzione, con le modalita' stabilite dall'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
entro il 16 marzo di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a
quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il
1º marzo. Entro il 15 febbraio 2003 gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici
ed elettronici per il gioco lecito, come definiti ai sensi dell'articolo 110,
comma 7, del predetto testo unico, installati prima del 1º gennaio 2003, devono
essere denunciati, con apposito modello approvato con decreto dirigenziale, al
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato, che rilascia apposito nulla osta, per ciascun apparecchio, a
condizione del contestuale pagamento delle imposte dovute previa dimostrazione,
nelle forme di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal
citato articolo 110. In tal caso, nell'ipotesi di pagamento entro la predetta
data del 15 febbraio 2003 degli importi dovuti per l'anno 2003, nulla e' dovuto
per gli anni precedenti e non si fa luogo al rimborso di eventuali somme gia'
pagate a tale titolo. In caso di inadempimento delle prescrizioni di cui al
secondo e terzo periodo, gli apparecchi ivi indicati sono confiscati e, nel caso
in cui i proprietari e gestori siano soggetti concessionari
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ovvero titolari di
autorizzazione di polizia ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, si provvede al ritiro del relativo titolo.
2. Fino alla attivazione della rete
per la gestione telematica di cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni per
il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, e' stabilito, ai fini dell'imposta sugli
intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di 10.000 euro per l'anno
2003 e per ciascuno di quelli successivi.
3. Per gli apparecchi e congegni di
cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura
dell'imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1º
gennaio 2001, e' per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi:
a) di 1.500 euro, per gli apparecchi
di cui alla lettera a) del predetto
comma 7 dell'articolo 110;
b) di 4.100 euro, per gli apparecchi
di cui alla lettera b) del predetto
comma 7 dell'articolo 110;
c) di 800 euro, per gli apparecchi di
cui alla lettera c) del predetto
comma 7 dell'articolo 110.
4. Entro il 31 dicembre 2003, per la gestione
telematica degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma
6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' istituita una o piu'
reti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per la gestione della
rete o delle reti l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato puo'
avvalersi di uno o piu' concessionari individuati con procedure ad evidenza
pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. Con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del
presente comma.
5. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 gennaio dell'anno cui gli
stessi si riferiscono, possono essere stabilite variazioni degli imponibili
medi forfetari di cui ai commi 2 e 3, nonche' stabilita forfetariamente la base
imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle
caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi".
5. Per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati
nell'ambito dello spettacolo viaggiante continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, e quelle dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, e successive modificazioni.
6. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con
il Ministero dell'interno, tenuto conto del parere della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sono individuati il numero massimo di
apparecchi con riferimento alle loro diverse tipologie di cui all'articolo 110,
commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che possono essere
installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi
autorizzati, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n.
29, nonche' le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione, sulla base
dei seguenti criteri direttivi:
a) dimensione e natura dell'attivita'
prevalente svolta presso l'esercizio o il locale;
b) ubicazione dell'esercizio o del
locale.
7. Una quota pari a 10 milioni di euro delle maggiori
entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo e' assegnata
all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per essere destinata alla
copertura delle spese connesse all'espletamento dei compiti ad essa affidati in
materia di apparecchi da intrattenimento e divertimento. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Il trasferimento delle concessioni relative all'esercizio
della raccolta delle scommesse ippiche e sportive, previste dai regolamenti
emanati sulla base degli articoli 3, commi 77 e 78, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, e 3, commi 229, 230 e 231, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, e' consentito
previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero delle politiche
agricole e forestali. L'assenso e' subordinato, anche in caso di trasferimento
in altro comune della stessa provincia, al riscontro, in particolare, della
disponibilita' da parte del richiedente di locali, idonei all'uso, in funzione
anche dell'avvenuto rilascio di ogni altro atto di assenso, comunque
denominato, da parte delle diverse amministrazioni competenti, posti a distanza
adeguata da quelli per i quali, al momento della richiesta, sono gia' in atto
altre concessioni, tenuto conto della possibile capacita' di raccolta delle
scommesse in rapporto alla densita' e alla composizione demografica della zona.
9. Relativamente alle concessioni di cui al comma 8 e'
consentita, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, il cui il rilascio e' comunque
subordinato alla valutazione del non decremento della complessiva capacita' di
raccolta, definita in funzione di quella gia' riferibile a ciascuno dei
concessionari interessati, l'accettazione di scommesse ippiche e sportive negli
stessi locali da parte di non piu' di due concessionari esercenti la raccolta
di scommesse diverse, purche' rappresentati da un unico soggetto fornito di
autorizzazione di pubblica sicurezza.
10. Ai concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al
comma 8 e' consentito gestire nei locali destinati alla raccolta delle
scommesse, nel rispetto delle discipline derivanti da ogni fonte di
pianificazione regionale e locale vigente e previa acquisizione di ogni
occorrente atto di assenso, comunque denominato, rilasciato da ogni
amministrazione competente, anche statale, attivita' diverse dalla raccolta ma
ad essa comunque strettamente connesse, in ogni caso finalizzate al migliore
agio della pratica della scommessa, non escluse quelle di cessione di alimenti,
di bevande e di oggettistica avente attinenza con le pratiche oggetto di
scommessa, nonche' di audio-video diffusione di programmi inerenti le medesime
pratiche, individuate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
11. Alle procedure concorrenziali di affidamento delle
concessioni di cui al comma 8, nonche' di quelle disciplinate dal regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, possono
partecipare anche le societa' di capitali.
12. Il divieto di utilizzazione del sistema del riferimento
alle quote del totalizzatore, previsto dall'articolo 4, comma 4, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.
169, non si applica alle scommesse multiple libere con piu' di due eventi.
13. L'effettuazione delle scommesse al totalizzatore presso
gli sportelli all'interno degli ippodromi e' consentita, esclusivamente nei
giorni di svolgimento delle gare, anche per le corse che si svolgono su altri
campi.
14. Lo scommettitore decade dal diritto al rimborso se non
chiede per iscritto, al soggetto che ha accettato la scommessa, la restituzione
della somma scommessa entro sessanta giorni decorrenti dalla data di
effettuazione della corsa oggetto della scommessa. Lo scommettitore decade,
altresi', dal diritto alla vincita se non ne chiede il pagamento entro il
termine indicato al periodo precedente.
15. Le misure massime delle percentuali di allibramento per
le scommesse previste dall'articolo 33 del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e successive modificazioni, su
avvenimenti che prevedono fino a tre possibili esiti, per quelle su avvenimenti
che prevedono da quattro a otto possibili esiti e per quelle su avvenimenti che
prevedono oltre otto possibili esiti, sono elevate, rispettivamente, a 116, 136
e 152, ferma nel resto la disciplina vigente.
16. I decreti ministeriali di attribuzione dei proventi,
adottati in attuazione dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e al decreto del Ministro delle finanze 2
giugno 1998, n. 174, possono essere modificati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato nel primo caso di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, al fine di ridefinire il
rapporto tra la determinazione del corrispettivo spettante al concessionario
della raccolta delle scommesse ippiche e sportive e la misura della quota di
prelievo residualmente destinata all'UNIRE e al CONI. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze puo' essere disposta la riduzione, in misura non
superiore ad un punto percentuale, dell'aliquota dell'imposta unica di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sulla quota di prelievo
stabilita per ciascuna scommessa, per le scommesse di cui al numero 2) della
predetta lettera b).
17. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1,
secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Art. 23
(Razionalizzazione delle spese e
flessibilita' del bilancio)
(omissis)